Licenza di porto d'armi

Devi richiedere il certificato di idoneità al maneggio delle armi a Lecce o in provincia? Ad Alezio, è presente dal gennaio 1997 una Sezione del Tiro a Segno Nazionale istituita dall’Unione Italiana Tiro a Segno di Roma (Ente Pubblico e Federazione Sportiva Nazionale del C.O.N.I.), che cura i corsi di idoneità al maneggio delle armi per coloro che sono obbligati per legge a svolgere servizio armato presso Enti Pubblici e/o Privati (Guardie Giurate, Portavalori, Polizia Locale, ecc.) e per coloro che richiedono un porto d’armi, con rilascio di appositi diplomi e patentini di idoneità al maneggio delle armi.

La licenza di porto di armi è una particolare autorizzazione amministrativa che permette ai cittadini italiani che ne sono titolari di portare o trasportare un’arma al di fuori della propria abitazione e funge anche da documento di riconoscimento (in Italia). La disciplina del porto è regolamentata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. La vendita o la cessione di armi comuni a privati è possibile solo ai cittadini maggiorenni titolari di licenza di porto d’armi o di nulla osta all’acquisto.

Tutte le licenze di porto d’armi sono valide 5 anni dalla data del rilascio, ad eccezione del nulla osta all’acquisto il quale ha una validità di 30 giorni dalla data del rilascio e consente l’acquisto e il solo trasporto dell’arma e delle munizioni acquistate, dall’armeria al luogo ove saranno detenute in virtù della relativa denuncia di detenzione che va presentata entro 72 ore dal momento dell’acquisto.

La licenza di porto dà diritto a portare l’arma di cui alla licenza stessa e trasportare tutte le armi da fuoco al di fuori della propria abitazione. Importante a tal fine è la differenza tra porto e trasporto:

  • Per “porto” di un’arma si intende la pronta disponibilità della stessa a esser impugnata in qualsiasi momento senza difficoltà (anche se scarica) e/o la suscettibilità di un suo utilizzo immediato (es.: pistola in fondina, fucile in spalla e, comunque, a diretto contatto della persona);
  • Per “trasporto” di un’arma si intende il mero spostamento da un luogo all’altro effettuato seguendo modalità tali da renderla non suscettibile di impiego immediato (es. fucile o pistola in valigetta scarichi, con munizioni a parte).

Anche se autorizzati al porto di un’arma, esistono condizioni e luoghi particolari, esplicitati dalla Legge, in cui esso resta vietato: è il caso dei locali e mezzi di trasporto pubblici ovvero di manifestazioni, comizi e seggi elettorali e nei luoghi ove vi sia adunanza o concorso di persone. Il trasporto, se in possesso di una qualunque licenza di porto, può concretizzarsi in ogni momento sull’intero territorio nazionale e non richiede alcuna comunicazione del tragitto all’autorità di pubblica sicurezza, né necessita di autorizzazioni ulteriori. Gli agenti e ufficiali di pubblica sicurezza possono circolare senza essere in possesso di licenza porto d’armi e portare senza licenza le armi di cui sono muniti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti in materia ai soli fini della difesa personale.

TIPOLOGIE

Esistono cinque tipologie di licenza di porto d’arma:

1. Licenza di porto di fucile per uso tiro a volo, porto d’armi sportivo:

È rilasciata dalla Questura e autorizza il porto di armi lunghe ad anima liscia nei campi di tiro a volo. Autorizza altresì il trasporto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro (sia pubblici che privati) dove possono essere utilizzate. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi comuni e relative e munizioni nelle quantità stabilite dalle norme in vigore. In base al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, il libretto e la licenza rilasciati dopo il 14/9/2018 sono validi 5 anni dalla data di rilascio, mentre quelli rilasciati anteriormente a tale data mantengono la validità di anni 6 dalla data del rilascio.

2. Licenza di porto di fucile per uso di caccia:

È rilasciata dalla Questura (è obbligatorio il preventivo conseguimento dell’abilitazione venatoria rilasciata dall’apposita Commissione insediata presso la provincia di residenza, a seguito di superamento di apposito esame). Autorizza il porto di armi lunghe e, laddove si sia in regola anche con gli adempimenti amministrativi da espletarsi, l’esercizio dell’attività venatoria. Autorizza altresì il trasporto di armi corte e lunghe verso poligoni di tiro (sia pubblici che privati), dove le suddette possono essere portate. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi comuni e relative munizioni nelle quantità stabilite dalle norme in vigore, ma solo nel caso si sia provveduto a pagare la tassa governativa annuale per l’esercizio della caccia. In base al D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, il libretto e la licenza rilasciati dopo il 14/9/2018 sono validi 5 anni dalla data di rilascio, mentre quelli rilasciati anteriormente a tale data mantengono la validità di anni 6 dalla data del rilascio. Per poter esercitare l’attività venatoria oppure acquistare armi o munizioni è necessario il versamento annuale delle tasse di concessione governativa. Una circolare del Ministero dell’Interno del 20 maggio 2016 ha stabilito che la licenza di caccia, anche se ha validità di 5 anni, non permette l’acquisto e il trasporto di armi da fuoco e munizioni qualora non sia stata pagata la relativa tassa annuale per l’esercizio venatorio.

3. Licenza di porto di fucile per difesa personale:

È rilasciata dalla Questura ed è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno; pertanto il rilascio è discrezionale e limitato. Autorizza il porto di armi lunghe per difesa personale e il porto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro (sia pubblici che privati). Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi comuni e relative munizioni nelle quantità stabilite dalle norme in vigore. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Il rinnovo della licenza comporta il versamento della relativa tassa di concessione governativa.

4. Licenza di porto d’armi per difesa personale a guardie particolari giurate (GPG):

È rilasciata dalla Prefettura ed è destinata alle guardie particolari giurate su richiesta del datore di lavoro e, pertanto, il rilascio è subordinato all’ottenimento del decreto prefettizio di nomina. Autorizza al porto di armi corte per difesa personale e consente il porto di armi corte e lunghe nei poligoni di tiro (sia pubblici che privati). Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi comuni e relative munizioni nelle quantità stabilite dalle norme in vigore. Il libretto è valido 6 anni dalla data del rilascio subordinatamente al rinnovo biennale della licenza. Il rinnovo della licenza comporta il versamento della relativa tassa di concessione governativa ridotta. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio subordinatamente al rinnovo annuale della licenza. Il rinnovo della licenza comporta il versamento della relativa tassa di concessione governativa.

5. Licenza di porto d’arma corta o di bastone animato per difesa personale:

È rilasciata dalla Prefettura ed è ottenibile solo in caso di dimostrato bisogno e, pertanto, il rilascio è discrezionale. Autorizza il porto di armi corte o bastoni animati per difesa personale e, altresì, il trasporto di armi corte e lunghe verso i poligoni di tiro (sia pubblici che privati). Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi comuni e relative munizioni nelle quantità stabilite dalle norme in vigore. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio, pur comportando il rinnovo della licenza e il versamento della relativa tassa di concessione governativa con cadenza annuale. Il titolare, inoltre, è autorizzato all’acquisto e al trasporto di armi e munizionamento comuni. Il libretto è valido 5 anni dalla data del rilascio, pur comportando il rinnovo della licenza e il versamento della relativa tassa di concessione governativa con cadenza annuale.

REQUISITI

La normativa principale ed i requisiti per il rilascio del porto d’armi sono indicati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dal relativo Regolamento di attuazione (R.D. 6 maggio 1940, n. 635). Il richiedente ha l’obbligo di presentazione del certificato medico di idoneità psico-fisica in bollo, rilasciato dall’ASL o da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Inoltre, è obbligatorio dimostrare anche di essere idonei al maneggio delle armi: ciò si può fare presentando il foglio di congedo militare effettivamente espletato da non oltre 10 anni rispetto alla data della richiesta di porto d’armi oppure allegando copia del diploma di idoneità al maneggio delle armi (o il patentino di idoneità per le G.P.G.), rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale (sempre di data non anteriore a 10 anni) previa frequenza obbligatoria di apposito corso.

Il rilascio è precluso a talune categorie di soggetti, cioè a chi ha precedenti e carichi pendenti penali, a chi non può provare la sua buona condotta e anche agli obiettori di coscienza al servizio militare di leva, a cui può essere rilasciata la licenza solo a seguito di rinuncia irrevocabile allo status di obiettore su domanda da presentare all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

Anche chi eredita una o più armi e munizioni è obbligato a munirsi di porto d’armi o nulla osta all’acquisto, seguendo le procedure prescritte.

Chiunque detiene armi comuni da sparo senza essere in possesso di alcuna licenza di porto d’armi, ad eccezione di coloro che sono autorizzati dalla legge a portare armi senza licenza e dei collezionisti di armi antiche, è tenuto a presentare ogni 5 anni il certificato medico di idoneità psico-fisica in bollo, rilasciato dall’ASL o da un medico militare o della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Qualora il detentore risulti titolare di licenza di porto d’armi, l’obbligo di presentazione del certificato decorre dalla scadenza della licenza stessa qualora non rinnovata. Nel caso di mancata presentazione del certificato medico, il Prefetto può vietare la detenzione delle armi e munizioni denunciate, procedendo alla confisca.

ARMI E MUNIZIONI DETENIBILI

Si possono detenere con regolare denuncia le seguenti quantità di armi:

  • N. 3 armi comuni da sparo;
  • N. 12 armi sportive lunghe e/o corte;
  • N. 8 armi antiche, artistiche e/o rare;
  • Un numero illimitato di fucili da caccia.

Al privato cittadino è vietato detenere armi e munizioni da guerra. Si possono superare i suddetti limiti, previo rilascio di licenza di collezione da richiedere al Questore.

Si possono detenere le seguenti quantità di munizioni:

  • N. 200 per pistola e/o rivoltella con regolare denuncia;
  • N. 1.000 cartucce a pallini per caccia e/o tiro senza denuncia, in funzione del possesso delle relative armi;
  • Da 1.001 a 1.500 cartucce a pallini e/o tiro con denuncia;
  • Fino a kg. 5 di polvere da sparo per ricarica munizioni con denuncia.

N.B.: nei kg. 5 di polvere da sparo vanno comprese anche le quantità contenute nelle munizioni cariche detenute; quindi va posta la dovuta attenzione ai quantitativi di polvere che si intendono detenere. Quando si superano le quantità massime consentite (200 e/o 1500), le munizioni in eccesso possono essere detenute solo se in possesso di apposita licenza rilasciata dal Prefetto.

Clicca QUI per la Questura di Lecce – Ufficio Porto D’Armi

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